La S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è un’autocertificazione indispensabile per poter avviare determinati tipi di attività.
Chi è tenuto a presentare la SCIA?
Deve presentare la SCIA chi svolge un’attività imprenditoriale, commerciale o artigiana per attestare che si sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per tali attività.
Per fare qualche esempio, rientrano in questa classificazione i commercianti al dettaglio e all’ingrosso per il settore alimentare, le attività ricettive e gli agriturismi, i depositi, gli artigiani, i parrucchieri, gli estestisti ed i tatuatori, i proprietari di bar e ristoranti (installazione targhe professionali, insegne, ecc.).
Sono, invece, esonerati da questo obbligo:
In che modo e quando presentare la SCIA?
La SCIA deve essere necessariamente presentata per via telematica al SUAP della zona di appartenenza dell’attività da avviare. Non è ammesso nessun altro metodo di presentazione.
E’ possibile presentare la domanda con l’ausilio di associazioni di categoria, attraverso un professionista oppure occupandosene personalmente. In questo caso, è sufficiente collegarsi al sito della regione di appartenenza, scaricare e compilare il modulo seguendo la procedura ed invialo via POSTA PEC apponendo la firma digitale.
Una volta presentata la Segnalazione Certifica di Inizio Attività, l’ufficio di competenza ha 60 giorni di tempo (30 per le attività edilizie) per verificare la domanda e la veridicità dei requisiti e autorizzare l’attività, richiedere omologazione o interromperla e applicare le relative sanzioni.
Al momento della presentazione della domanda, viene rilasciata una ricevuta contenente un numero del protocollo e vale come conferma della consegna del documento.
E’ possibile utilizzare questo numero di protocollo per verificare lo stato della richiesta attraverso l’apposito portale messo a disposizione dalla Regione.